Regolamento (UE) 1256/2012 della Commissione del 13 dicembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 360 del 29 dicembre 2012, adotta le modifiche all’IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative — Compensazione di attività e passività finanziarie e allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio — Compensazione di attività e passività finanziarie.
Le modifiche all’IFRS 7 mirano a prescrivere informazioni quantitative aggiuntive per consentire agli utenti di comparare e riconciliare meglio le informazioni derivanti dall’applicazione degli IFRS e quelle derivanti dall’applicazione dei Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) statunitensi. Inoltre lo IASB ha modificato lo IAS 32 in modo da fornire orientamenti aggiuntivi per ridurre incongruenze nell’applicazione pratica del Principio.
Le società applicano le modifiche all’IFRS 7 e allo IAS 32 Compensazione di attività e passività finanziarie a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2013 o in data successiva.
Le ulteriori modifiche allo IAS 32 si applicano, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2014 o in data successiva.
Le modifiche all’IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative — Trasferimenti di attività finanziarie sono state adottate con il regolamento (UE) n. 1205/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011. Tuttavia, si è per errore omesso di cancellare il paragrafo 13 dell’IFRS 7. Il presente regolamento rimedia a tale omissione. Affinché la disposizione in questione sia efficace, occorre che si applichi a partire dal 1° luglio 2011. La retroattività è necessaria per garantire la certezza del diritto per gli emittenti interessati.