Regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione del 3 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 291 del 9 novembre 2017, adotta le Modifiche all’IFRS 4 Applicazione congiunta dell’IFRS 9 Strumenti finanziari e dell’IFRS 4 Contratti assicurativi. Le modifiche all’IFRS 4 mirano a rimediare alle conseguenze contabili temporanee dello sfasamento tra la data di entrata in vigore dell’IFRS 9 e la data di entrata in vigore del nuovo principio contabile sui contratti assicurativi che sostituisce l’IFRS 4 (IFRS 17).
I conglomerati finanziari di cui alla definizione dell’articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE possono decidere che nessuna delle sue entità operanti nel settore assicurativo ai sensi dell’articolo 2, punto 8, lettera b), della stessa direttiva applichi l’IFRS 9 al bilancio consolidato per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2021, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) dopo il 29 novembre 2017 tra il settore assicurativo e gli altri settori del conglomerato finanziario non sono trasferiti strumenti finanziari diversi dagli strumenti finanziari valutati al fair value per i quali le variazioni del fair value sono rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio da entrambi i settori coinvolti nei trasferimenti;
b) il conglomerato finanziario indica nel bilancio consolidato le entità assicurative del gruppo che applicano lo IAS 39;
c) le informazioni integrative richieste dall’IFRS 7 sono fornite separatamente per il settore assicurativo che applica lo IAS 39 e per il resto del gruppo che applica l’IFRS 9.
Le imprese applicano le Modifiche all’IFRS 4 a decorrere dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva.
Tuttavia, fatte salve le condizioni di cui sopra, i conglomerati finanziari possono scegliere di applicare le Modifiche all’IFRS 4 a decorrere dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva.