L’OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito alla classificazione dei beni materiali.
Il quesito posto è se le disposizioni dell’OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” sulla classificazione hanno carattere precettivo o meno. In particolare, si chiede all’OIC di chiarire se le imbarcazioni da diporto, che non rientrano tra i beni materiali elencati dall’OIC 16 all’interno delle singole voci delle immobilizzazioni materiali, debbano essere classificate nella voce BII4) “Altri beni” oppure nelle voci BII2 “Impianti e Macchinari” o BII3 “Attrezzature industriali e commerciali”.
Nella newsletter di maggio è pubblicata la risposta fornita.
Si allega il comunicato stampa.