Lo scopo del presente principio è quello di definire il trattamento contabile e l’informativa integrativa da fornire in merito agli effetti prodotti da un’operazione di ristrutturazione del debito. Il documento si riferisce alle ipotesi in cui la ristrutturazione del debito è posta in essere da un’impresa che redige il proprio bilancio nel rispetto del principio della continuità aziendale.
Il principio contabile si applica nella redazione del bilancio d’esercizio di un’impresa debitrice e nella redazione del bilancio consolidato riferito a un gruppo d’imprese, tenuto conto delle opportune rettifiche da consolidamento. Le indicazioni contenute nel principio si applicano anche per la redazione dei bilanci intermedi dell’impresa debitrice, compatibilmente alla struttura e al contenuto di tale bilancio.
Il presente principio si applica a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di approvazione del documento. E’ consentita un’applicazione anticipata.
Il presente documento è destinato specificatamente alle società italiane che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile e ai principi contabili nazionali. Il documento non si applica alle imprese che ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 devono o scelgono di applicare i principi contabili internazionali. Il documento non si applica, altresì, alle imprese che, in sede di redazione del bilancio d’esercizio, seguono le disposizioni dettate dal titolo VIII del Codice delle Assicurazioni.
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