Scopo di questo Principio è quello di definire i principi contabili per la presentazione e la redazione dei bilanci intermedi. Questi ultimi sono bilanci diversi dai bilanci d’esercizio e da quelli consolidati in quanto offrono una rappresentazione riferita ad una data che cade nel corso dell’esercizio e non al termine di esso. Pertanto i bilanci intermedi non sono sempre costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ma hanno talvolta una composizione semplificata in relazione alle finalità per i quali sono richiesti.
I bilanci intermedi sono redatti per:
— eventi particolari eccezionali espressamente disciplinati dal codice civile;
— utilità d’informazione;
— esigenza di dare pubblicità dell’andamento aziendale in corso d’anno.
Esulano infine da questo Principio contabile i bilanci annuali in fase di liquidazione previsti dall’art. 2490 c.c..
Il presente Principio contabile è volto alla generalità delle imprese, fatta esclusione per quegli aspetti tipici per i quali esistono specifiche normative relativamente ad imprese operanti in settori particolari, quali gli enti creditizi e finanziari, le imprese assicurative, fiduciarie, di pubblici servizi, ecc.